CAPO XII bis - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SEZIONI DISTACCATE DEL TRIBUNALE
Il Capo XII bis è stato inserito dall’art. 217 D.Lgs. 51/98 e successive modifiche.
Art. 163 bis. Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale.
1. L’inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, dei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica è rilevata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
2. Il giudice, se ravvisa l’inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, rimette gli atti al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile.