Art. 166. Effetti della sospensione. La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie. La condanna a pena condizionalmente
sospesa non può costituire in alcun caso, di per se sola, motivo per l’applicazione di misure di prevenzione, né d’impedimento all’accesso a posti di lavoro
pubblici o privati, tranne i casi specificamente previsti dalla legge, ne per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere
attività lavorativa.
Articolo sostituito dall’art. 6 L. 7 febbraio 1990, n. 19.