Logo del Laurus Robuffo

Art. 631. Usurpazione

Art. 631. Usurpazione. Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell’altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la  reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila (euro 206).

Procedura: 1) si procede a querela di parte (336  c.p.p.) (vedi art. 94 L. 24 novembre 1981, n. 689, a meno che non si tratti di acque, terreni, fondi o edifici pubblici destinati ad  uso pubblico (vedi sotto art. 639 bis; 2) l’arresto ed il fermo non sono consentiti; 3) competente è il Giudice di pace (art. 4 co.1 lett. a) D.Lgs. n. 274/2000). La competenza è del Tribunale monocratico qualora ricorra taluna delle aggravanti indicate nell’art. 4 co. 3 D.Lgs. 274/2000 (v. sub nota art. 581 c.p.) ovvero quando si tratti di acque, terreni, fondi o  edifici pubblici o destinati ad uso pubblico (art. 639-bis).

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XIII.