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Art. 198. Obblighi del testimone

Art. 198. Obblighi del testimone.

1. Il testimone ha l’obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.

2. Il testimone non può essere obbligato a deporre  su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale.