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Art. 362. Assunzione di informazioni

Art. 362. Assunzione di informazioni.

1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date (1). Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197 bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203 (2).

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in  condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l’assoluta necessità per le indagini (3).

(1) Periodo inserito dall’art. 9 L. 7 dicembre 2000, n. 397.

(2) L’ultimo periodo è stato da ultimo così sostituito dall’art. 13, co. 2, L. 1° marzo 2001, n. 63 (in precedenza era stato sostituito dall’art. 5, co. 2, D.L. n. 306/1992).

(3) Comma aggiunto dall’art. 5, co. 1, lett. d), L. 1° ottobre 2012, n. 172 e poi così modificato dall’art 1, D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.

Sul divieto di arrestare in flagranza chi commette il reato di cui all’art. 371 bis c.p., v. nota sub art. 381.