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Art. 685. Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale

Art. 685. Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale. Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l’indicazione dei voti individuali che ad essi si  attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da lire cinquantamila (euro 25) a duecentomila (euro
103).

Procedura: vd. art. 650.