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Art. 527. Atti osceni
Capo II - Delle offese al pudore e all'onore sessuale

                                                                                CAPO II

                                                               DELLE OFFESE AL PUDORE

                                                                 E ALL'ONORE SESSUALE

Art. 527. Atti osceni. Chiunque in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 (1).

Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi  abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano (2).

Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309 (3) (4).

(1) Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha trasformato in illecito amministrativo l’originaria fattispecie prevista dal co. 1. Ai sensi dell’art. 7, co. 2, del citato decreto, l’autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa è il prefetto. Sull’applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 cit., vedi quanto disposto dall’art.8 del medesimo decreto.

(2) Comma inserito dall’art. 3, co. 22, L. 15 luglio 2009, n. 94 e poi così modificato dall’art. 2, D.Lgs. n.8/2016 cit..

(3) La fattispecie colposa prevista dal presente comma è stata trasformata in illecito amministrativo dall’art. 44 D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Ai sensi dell’art. 59 del citato decreto, l’autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa è il prefetto.

(4) Si riporta il testo dell’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104 (come modificato dall’art. 17, L. 15 febbraio 1996, n. 66 e poi dall’art. 3, co.1 L. 15 luglio 2009, n. 94), recante «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»:

«Art. 36. Aggravamento delle sanzioni penali.

1. Quando i reati di cui all’articolo 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui  alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da  un terzo alla metà.

2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell’associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare».

Soggetto passivo: lo Stato.

Il tentativo non è possibile.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo nelle sole ipotesi previste dal co. 2 (381 co. 1 c.p.p.) o dall’art. 36, L. n. 104/1992 cit.; 3) il fermo non è consentito; 4) la competenza è del Tribunale monocratico.