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Art. 59. Subordinazione della polizia giudiziaria

Art. 59. Subordinazione della polizia giudiziaria.

1. Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite.

2. L’ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell’attività di polizia  giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente.

3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati inerenti alle funzioni di cui all’articolo 55, comma 1 (1).

Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall’attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.

(1) Le parole «inerenti alle funzioni di cui all’articolo 55, comma 1» sono state inserite dall’art. 17, co. 3, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, conv., con modif., dalla L. 31 luglio 2005, n. 155.

Per effetto di quanto disposto dal successivo comma 6, dell’art. 17, D.L. n. 144/2005, le modifiche apportate al comma 3, non si applicano per i procedimenti relativi ai delitti  previsti dall’articolo 407, comma 2, lett. a), numeri 1, 3) e 4) per i quali rimane ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 144/2005.

Nei procedimenti per i delitti suindicati, quindi, continuano ad osservarsi le disposizioni del comma 3 nel testo precedentemente in vigore, che di seguito si riporta:

«3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati. Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall’attività di polizia  giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1».