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Art. 452 quater. Disastro ambientale

Art. 452 quater. Disastro ambientale. Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;

2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

 

Articolo inserito dall’art. 1, L. 22 maggio 2015, n. 68 (in vigore dal 29 maggio 2015).

Procedura: 1) si procede di ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.); 3) il fermo è consentito (384 c.p.p.); 4) la competenza è del Tribunale collegiale.