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Art. 262. Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione

Art. 262.  Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione.  Chiunque rivela notizie, delle quali l’Autorità competente ha vietato la  divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.

Se il fatto è commesso o in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.

Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena [di morte] (1).

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.

(1) La pena di morte per i delitti contemplati c.p., è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo dal D.L.G.L.T. 10 agosto 1944, n. 224.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) arresto in flagranza: primi tre commi obbligatorio e quinto comma seconda ipotesi (380 c.p.p.), ultimo comma prima ipotesi non consentito. Il fermo è consentito solo nelle ipotesi di cui ai primi tre commi e nella seconda ipotesi dell’ultimo comma (384 c.p.p.); 3) competenza: commi 1, 2, 3, 5, seconda ipotesi, Corte di Assise; comma 5, prima ipotesi, Tribunale monocratico.