Art. 262. Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione. Chiunque rivela notizie, delle quali l’Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.
Se il fatto è commesso o in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.
Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena [di morte] (1).
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.
(1) La pena di morte per i delitti contemplati c.p., è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo dal D.L.G.L.T. 10 agosto 1944, n. 224.
Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) arresto in flagranza: primi tre commi obbligatorio e quinto comma seconda ipotesi (380 c.p.p.), ultimo comma prima ipotesi non consentito. Il fermo è consentito solo nelle ipotesi di cui ai primi tre commi e nella seconda ipotesi dell’ultimo comma (384 c.p.p.); 3) competenza: commi 1, 2, 3, 5, seconda ipotesi, Corte di Assise; comma 5, prima ipotesi, Tribunale monocratico.