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Art. 260. Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate

Art. 260. Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate (1).

1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell’ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell’autorità giudiziaria e dell’ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia (2).

2. L’autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell’articolo 259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua  immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria (3).

3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l’autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l’alienazione o la distruzione.

3-bis. L’autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell’organo accertatore, alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la  detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la  salute o l’igiene pubblica ovvero quando, anche all’esito di accertamenti compiuti ai sensi dell’articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L’autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l’osservanza delle formalità di cui all’articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua (4).

3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla  distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all’autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell’autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari (4).

(1) Rubrica così modificata dall’art. 2, co. 1, lett. a-bis), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

(2) Comma così modificato dall’art. 8, L. 18 marzo 2008, n. 48 (in vigore dal 5 aprile 2008).

(3) L’ultimo periodo del co. 2 è stato inserito dall’art.8, L. n. 48/2008 cit.

(4) Comma aggiunto dall’art. 2, co. 1, lett. a), D.L. n. 92/2008 cit..