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Art. 637. Ingresso abusivo nel fondo altrui

Art. 637. Ingresso abusivo nel fondo altrui. Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo, è punito, a querela della  persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila (euro 103).

Procedura: 1) si procede a querela di parte (336 c.p.p.); si procede di ufficio se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di  prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione (art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159); 2) l’arresto ed il fermo non sono consentiti; 3) competente è il Giudice di pace (art. 4 co.1 lett. a) D.Lgs. n. 274/2000). La competenza è del Tribunale monocratico qualora ricorra  taluna delle aggravanti indicate nell’art. 4 co. 3 D.Lgs. 274/2000 (v. sub nota art. 581 c.p.).

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XIII.