Art. 734-bis. (1) Divulgazione delle generalità o dell’immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale. Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l’immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l’arresto da tre a sei mesi.
(1) L’articolo, aggiunto dall’art. 12 della L. 15 febbraio 1996, n. 66 e poi modificato dall’art. 8, L. 3 agosto 1998, n. 269, è stato, da ultimo, così modificato dall’art. 9, L. 6 febbraio 2006, n. 38.
Procedura: vd. art. 650.