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Art. 410. Vilipendio di cadavere

Art. 410. Vilipendio di cadavere. Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

 

 

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo nella sola ipotesi prevista nel II comma (381 c.p.p.). Il fermo non è consentito. La competenza è del Tribunale monocratico.