Art. 452. Delitti colposi contro la salute pubblica. Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:
1) con la reclusione da tre a dodici anni nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena [di morte]; (1)
2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l’ergastolo;
3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l’articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.
Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 440, 441, 442, 443, 444, e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.
Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto (facoltativo: 381 c.p.p.) è consentito solo per le ipotesi contemplate nel comma 1, n. 2) e per le ipotesi riferibili agli artt. 440 e 442 di cui al comma 2; 3) il fermo è consentito solo per ipotesi riferibili agli artt. 440 e 442 di cui al secondo comma (384 c.p.p.); 4) competenza: comma 1, nn. 1 e 2, Tribunale collegiale; comma 1, n. 3, Tribunale monocratico.
(1) Si veda nota sub art. 21.