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Art. 512 bis. Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all’estero

Art. 512-bis. (1) Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all’estero.

1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all’estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l’esame dibattimentale.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 8, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 e poi così sostituito dall’art. 43 L. 16 dicembre 1999, n. 479.