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Art. 111. Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile

Art. 111. Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile.  Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, risponde del reato da questa commesso, e la pena è aumentata. Se si tratta di delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale, la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza, da un terzo a due terzi.

Articolo così sostituito dall’art. 11 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203; l’ultimo comma è stato aggiunto dall’art. 7, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 conv., con modif. dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172 e poi così modificato dall’art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.