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Art. 268 quater. Termini e modalità della decisione del giudice

Art. 268-quater. Termini e modalità della decisione del giudice.

1. Decorsi cinque giorni dalla presentazione delle richieste, il giudice dispone con ordinanza, emessa in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei  difensori, l’acquisizione delle conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti, salvo che siano manifestamente irrilevanti, e ordina, anche d’ufficio, lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. A tal fine può procedere all’ascolto delle conversazioni e comunicazioni.

2. Quando necessario, l’ordinanza è emessa all’esito dell’udienza fissata per il quinto giorno successivo alla scadenza del termine indicato al comma 1, con tempestivo avviso al pubblico ministero e ai difensori.

3. Con l’ordinanza viene meno il segreto sugli atti e i verbali delle conversazioni e comunicazioni oggetto di acquisizione. Essi sono inseriti nel fascicolo di cui all’articolo 373,  comma 5. A tal fine il giudice ordina la trascrizione sommaria, a cura del pubblico ministero, del contenuto delle comunicazioni o conversazioni acquisite su richiesta dei  difensori, se nel verbale delle operazioni di cui all’articolo 268, comma 2, sono indicate soltanto la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.

4. I difensori possono fare eseguire la trasposizione delle registrazioni acquisite su supporto informatico o altro strumento idoneo alla riproduzione dei dati e possono ottenere  copia dei verbali delle operazioni concernenti le comunicazioni e conversazioni acquisite.

5. Gli atti e i verbali relativi a comunicazioni e conversazioni non acquisite sono immediatamente restituiti al pubblico ministero per la conservazione nell’archivio riservato di cui  all’articolo 269, comma 1.

6. Alle operazioni di acquisizione provvede il giudice per le indagini preliminari che ha autorizzato, convalidato o prorogato le intercettazioni.

Articolo inserito dall’art. 3, D.Lgs. 29 dicembre  2017, n. 216 (in G.U. 11 gennaio 2018, n. 8).

Per effetto di quanto disposto dall’art. 9, D.Lgs. n. 216/2017 cit., le disposizioni introdotte dall’art. 3 dello stesso decreto si applicano alle operazioni di intercettazione relative a  provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.