Art. 222. Ricovero in un [manicomio giudiziario.] (1) (3) Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo,è sempre ordinato il ricovero dell’imputato in [un manicomio giudiziario] per un tempo non inferiore a due anni, salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all’autorità di pubblica sicurezza (2).
La durata minima del ricovero [nel manicomio giudiziario] è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce [la pena di morte o] l’ergastolo,ovvero di cinque, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.
Nel caso in cui la persona ricoverata in un [manicomio giudiziario] debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l’esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero [nel manicomio].
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell’articolo
stesso.
(1) Cfr. note (1) e (3) sub art. 212.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 8 settembre 1982, n. 139, ha dichiarato l’illegittimità del quinto comma di tale articolo «nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell’imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione e della esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo dell’applicazione della misura».
La Corte costituzionale, con sentenza 24 luglio 1998, n. 324, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 222, commi 1 e 2, del codice penale, nella parte in cui prevede l’applicazione anche ai minori della misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario e l’illegittimità costituzionale del comma 4.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 2 – 18 luglio 2003, n. 253, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 222 c.p. nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista
dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure all’infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale.