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Art. 585. Circostanze aggravanti

Art. 585. Circostanze aggravanti. Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre  alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.

Agli effetti della legge penale, per armi s’intendono:

1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona;

2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

Il comma 1 è stato così sostituito dall’art. 3, co. 59, L. 15 luglio 2009, n. 94.

L’arresto è obbligatorio (380 c.p.p.) se ricorre l’ipotesi dell’art. 584.

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XII.