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Art. 80. Richiesta di esclusione della parte civile

Art. 80. Richiesta di esclusione della parte civile.

1. Il pubblico ministero, l’imputato e il responsabile civile possono proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile.

2. Nel caso di costituzione di parte civile per l’udienza preliminare, la richiesta è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione  delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento.

3. Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento o introduttivi dello stesso, la richiesta è proposta oralmente a norma dell’articolo 491 comma 1.

4. Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza.

5. L’esclusione della parte civile ordinata nell’udienza preliminare non impedisce una successiva costituzione fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo  484.