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Art. 59. Circostanze non conosciute o erroneamente supposte
Capo II - Delle circostanze del reato

                                                                      CAPO II

                                                    DELLE CIRCOSTANZE DEL REATO

Art. 59. Circostanze non conosciute o erroneamente supposte. Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate, a favore dell’agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.

Le circostanze che aggravano la pena sono valutate  a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per
errore determinato da colpa.

Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.

Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore
determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Il primo ed il secondo comma sono stati sostituiti dall’art. 1 L. 7  febbraio 1990, n. 19.