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Art. 414. Istigazione a delinquere

Art. 414. Istigazione a delinquere. Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione:

1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;

2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a lire quattrocentomila (euro 206), se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1).

Alla pena stabilita nel numero 1) soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti.

La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (1).

Fuori dei casi di cui all’articolo 302, se l’istigazione o l’apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (2).

(1) Comma così modificato dall’art. 2, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

(2) Comma aggiunto dall’art. 15, co. 1-bis, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, conv., con modif., dalla L. 31 luglio 2005, n. 155 e poi così modificato dall’art. 2, D.L. n. 7/2015 cit.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.) per il delitto rientrante nell’ipotesi di cui al comma 1, n. 1) ed al comma 4; 3) il fermo è consentito nella sola ipotesi prevista dal comma 4; 4) la competenza è del Tribunale monocratico.