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Art. 130. Correzione di errori materiali

Art. 130. Correzione di errori materiali.

1. La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione  essenziale dell’atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, e l’impugnazione non è dichiarata inammissibile, la  correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell’impugnazione.

1-bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di  computo, la correzione è disposta, anche d’ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento.  Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la Corte di cassazione a norma dell’articolo 619, comma 2 (1).

2. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell’articolo 127. Dell’ordinanza che ha disposto la correzione è fatta annotazione sull’originale dell’atto.

(1) Comma inserito dall’art. 1, co. 49, L. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dalla data stabilita nel co. 95 del medesimo articolo.