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Art. 57

Art. 57. (1) - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero (2).

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero (2).

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del
precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall’ultimo censimento regionale, sulla base dei quozienti interi
e dei più alti resti (2).

(1) Articolo così modificato dall’art. 2 L. cost. 9 febbraio 1963, n. 2.

(2) I commi primo e secondo sono stati così sostituiti dall’art. 2 L. cost. 23 gennaio 2001, n. 1. Il comma quarto è stato così modificato dall’art. 2 L. Cost. cit.

(3) Vedi anche nota (3) sub art. 56.