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Art. 390. Richiesta di convalida dell’arresto o del fermo

Art. 390. Richiesta di convalida dell’arresto o del fermo.

1. Entro quarantotto ore dall’arresto o dal fermo il pubblico ministero, qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell’arrestato o del fermato, richiede la convalida al  giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito.

2. Il giudice fissa l’udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore.

3. L’arresto o il fermo diviene inefficace se il publico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1.

3 bis. Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette al giudice, per l’udienza di convalida le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano. (1)

(1) Il comma 3 bis è stato aggiunto ad opera dell’art. 24 D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12. Vedi anche l’art. 19, co. 10, L. 3 agosto 2007, n. 124 (in vigore dal 12 ottobre 2007).