Logo del Laurus Robuffo

Art. 57. Rifiuto di ricezione dell’atto notificato all’imputato detenuto

Art. 57. Rifiuto di ricezione dell’atto notificato all’imputato detenuto. 

1. Gli atti che l’imputato detenuto si è rifiutato di ricevere e che devono essere consegnati al direttore dell’istituto a norma dell’articolo 156 comma 2 del codice sono inseriti nel fascicolo personale del detenuto. Se l’imputato richiede che gli atti depositati gli siano consegnati, della consegna è fatta menzione in apposito registro.