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Art. 214. Arresto o cattura da parte di organi che non esercitano funzioni penali

Art. 214. Arresto o cattura da parte di organi che non esercitano funzioni penali. 

1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l’arresto o la cattura da parte di organi giudiziari che non esercitano funzioni penali.