Art. 214. Arresto o cattura da parte di organi che non esercitano funzioni penali
Art. 214. Arresto o cattura da parte di organi che non esercitano funzioni penali.
1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l’arresto o la cattura da parte di organi giudiziari che non esercitano funzioni penali.