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Art. 163 ter. Presentazione dell’atto di impugnazione presso la sezione distaccata

Art. 163 ter.  Presentazione dell’atto di impugnazione presso la sezione distaccata. 

1. Nei casi previsti dagli articoli 461 comma 1 e 582 comma 2 del codice, le dichiarazioni e le impugnazioni possono essere presentate anche nella cancelleria della sezione distaccata del tribunale.