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Art. 405. Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa

Art. 405. Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa. Chiunque impedisce o turba l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l’assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione fino a tre anni.

Articolo così modificato dall’art. 9, L. 24 febbraio 2006, n. 85.

Procedura:  si procede di ufficio (50 c.p.p.); non è consentito procedere all’arresto o al fermo; la competenza è del Tribunale monocratico.