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Art 726 bis. Notifica diretta all’interessato

Art 726 bis. Notifica diretta all’interessato. 

1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all’interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell’autorità giudiziaria straniera di notificazione all’imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli articoli 156, 157 e 158. (1)

(1) Articolo inserito dall’art. 11 L. 5 ottobre 2001, n.367.