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Art. 132. Potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena: limiti

Art. 132. Potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena: limiti.  Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l’uso di tale potere discrezionale.

Nell’aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati
dalla legge.