Art. 709. Omessa denuncia di cose provenienti da delitto. Chiunque, avendo ricevuto denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all’Autorità è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire un milione (euro 516).
Procedura: cd. art. 650.