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Art. 709. Omessa denuncia di cose provenienti da delitto

Art. 709. Omessa denuncia di cose provenienti da delitto. Chiunque, avendo ricevuto denaro o acquistato  o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la  provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all’Autorità è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire un milione (euro 516).

Procedura: cd. art. 650.