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Art. 20

Art. 20. 

1. Il ruolo per i dibattimenti davanti al tribunale, alla corte di assise e al pretore è formato a norma degli articoli 132 e 160 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. Il ruolo per i dibattimenti davanti alla corte di appello e alla corte di assise di appello è formato ogni venti giorni dal presidente della corte di appello o da un consigliere da lui delegato.

3. Il ruolo è affisso a cura della cancelleria all’ingresso dell’aula di udienza almeno un giorno prima di quello dell’udienza.

4. Ai dibattimenti si procede secondo l’ordine del ruolo e conformemente agli orari indicati sui decreti che dispongono il giudizio salvo che, per ragioni di urgenza o per altro giustificato motivo, il presidente o il pretore ordini che sia tenuto in precedenza un determinato dibattimento iscritto nel ruolo.

5. È in ogni caso data precedenza ai dibattimenti con imputati in custodia cautelare.