Art. 661. Abuso della credulità popolare. Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell’ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
Articolo così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha trasformato in illecito amministrativo l’originaria fattispecie prevista dal comma 1. Ai sensi dell’art. 7, co. 2, del citato decreto, l’autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa è il prefetto. Sull’applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 cit., vedi quanto disposto dall’art. 8 del medesimo decreto.