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Art. 259. Agevolazione colposa

Art. 259. Agevolazione colposa.  Quando l’esecuzione di alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 255, 256, 257 e 258 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell’atto o documento o a cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre a quindici anni se sono state compromesse la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Le stesse pene si applicano quando l’esecuzione dei delitti suddetti è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi aveva la custodia o la  vigilanza dei luoghi o delle zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali è vietato l’accesso nell’interesse militare dello Stato.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza è facoltativo, ma diviene obbligatorio in presenza della fattispecie di cui al comma 2 (380-381 c.p.p.); il fermo è consentito solo per l’ipotesi prevista dal 2° comma (384 c.p.p.); 3) competenza: primo comma Tribunale monocratico; secondo comma Corte di Assise.