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Art. 424. Danneggiamento seguito da incendio

Art. 424.  (1) Danneggiamento seguito da incendio. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Se segue l’incendio, si applicano le disposizioni dell’articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.

Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovverovivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall’articolo 423-bis (2)

(1) L’articolo è stato così modificato dall’art. 1, co. 2, D.L. 4 agosto 2000, n. 220, conv., con mod.,nella L. 6 ottobre 2000, n. 275, che ha introdotto il delitto di «incendio boschivo» previsto dall’art.423-bis c.p. La modifica è stata successivamente confermata dall’art. 11 L. 11 novembre 2000, 353.

(2) Comma aggiunto dall’art. 11 L. 11 novembre 2000, n. 353.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto non è consentito nell’ipotesi di cui al comma 1; è facoltativo (381 c.p.p.) per l’ipotesi di cui al comma 2 ed è consentito anche fuori flagranza se il delitto è commesso da persona sottoposta a misure di prevenzione personale con provvedimento definitivo (art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159); 3) il fermo è consentito se ricorrono le condizioni indicate nell’art. 77, D.Lgs. n. 159/2011 cit.; 4) la competenza è del Tribunale monocratico.

Per arresto e fermo in relazione alle ipotesi previste dal co. 3, vedi sub art. 423-bis.