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Art. 9. Delitto comune del cittadino all’estero

Art. 9.  Delitto comune del cittadino all’estero. Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena [di morte o] l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la
legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della
Giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno
straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia, sempre che l’estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata
accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto (1).

(1) Comma così modificato dal co. 1 dell’art. 5 L. 29 settembre 2000, n. 300.