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Art. 135. Redazione del verbale

Art. 135. Redazione del verbale.

1. Il verbale è redatto dall’ausiliario che assiste il giudice.

2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento meccanico, il giudice autorizza l’ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da  personale tecnico, anche esterno all’amministrazione dello Stato.