Art. 135. Redazione del verbale.
1. Il verbale è redatto dall’ausiliario che assiste il giudice.
2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento meccanico, il giudice autorizza l’ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all’amministrazione dello Stato.