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Art. 2. Successione di leggi penali

Art. 2. Successione di leggi penali. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.

Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte  immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’articolo 135 (1).

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che
sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.

Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti (2).

(1) Comma inserito dall’art. 14, L. 24 febbraio 2006, n. 85.

(2) Di tale comma la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità con sentenza 19 febbraio 1985, n. 51. L’illegittimità riguarda la parte in cui
si rendono applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dello stesso articolo 2 del c.p.