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Art. 601 bis. Traffico di organi prelevati da persona vivente

Art. 601-bis. Traffico di organi prelevati da persona vivente. Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a  qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro
50.000 ad euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l’interdizione perpetua  all’esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.

Articolo inserito dall’art. 1, L. 11 dicembre 2016, n. 236.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.); 3) il fermo è consentito (384 c.p.p.); 4) la competenza è del Tribunale  collegiale nell’ipotesi prevista dal co. 1 e del Tribunale monocratico per quella prevista dal co. 2.