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Art. 274. Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale

Art. 274. (1) Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale.  Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni,enti o istituti o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l’autorizzazione del Governo, è punito con la multa da lire duecentomila (euro 103) a due milioni (euro 1.032).

La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l’autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all’estero.

(1) Articolo dichiarato incostituzionale con sentenza del 23 giugno 1985, n. 193.