Art. 274. (1) Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale. Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni,enti o istituti o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l’autorizzazione del Governo, è punito con la multa da lire duecentomila (euro 103) a due milioni (euro 1.032).
La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l’autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all’estero.
(1) Articolo dichiarato incostituzionale con sentenza del 23 giugno 1985, n. 193.