Logo del Laurus Robuffo

Art. 38. Facoltà dei difensori per l’esercizio del diritto alla prova

[Art. 38. (1) Facoltà dei difensori per l’esercizio del diritto alla prova. Abrogato]

(1) Articolo prima modificato dalla L. 8 agosto 1995, n. 332 e poi abrogato dall’art. 23 L. 7 dicembre 2000, n. 397.