Art. 577. Altre circostanze aggravanti. Ergastolo. Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’art. 575 è commesso:
1) contro l’ascendente o il discendente o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona legata al
colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente;
2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
3) con premeditazione;
4) col concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1) e 4) dell’art. 61.
La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove cessata, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.
Articolo così modificato dall’art. 2, L. 11 gennaio 2018, n.4.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 13, L. n. 4/2018 cit., i figli della vittima del reato di cui all’art. 575, aggravato ai sensi dei commi 2 e 1, n. 1 del presente articolo, possono chiedere la modificazione del proprio cognome, ove coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva.
Procedura: v. art. sub art. 575.