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Art. 106. Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento

Art. 106. Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento.

1. Salva la disposizione del comma 4 bis, la difesa di più imputati può essere assunta da un difensore comune, purché le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili (1).

2. L’autorità giudiziaria, se rileva una situazione di incompatibilità, la indica e ne espone i motivi, fissando un termine per rimuoverla.

3. Qualora l’incompatibilità non sia rimossa, il giudice la dichiara con ordinanza provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma dell’articolo 97.

4. Se l’incompatibilità è rilevata nel corso delle indagini preliminari, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o di taluna delle parti private e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3 (2).

4 bis. Non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell’articolo 12 o collegato ai sensi dell’articolo 371, comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 (3).

(1) Comma così modificato dall’art. 16, comma 1, lett. a), L. 13 febbraio 2001, n. 45 (in S.O. alla G.U. 10 marzo 2001, n. 58).

(2) Comma così modificato dall’art. 16, comma 1, lett. b), L. 45/2001 cit.

(3) Comma aggiunto dall’art. 16, comma 1, lett. c), L. 45/2001 cit.