Art. 437. Ricorso per cassazione.
1. Contro l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione, solamente per i motivi indicati all’art. 606, comma 1, lettere b), d) ed e). (1)
(1) Le parole «solamente per i motivi indicati all’art. 606, comma 1, lettere b), d) ed e)» sono state aggiunte dall’art. 6, L. 26 marzo 2001, n. 128.