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Art. 150. Forme particolari di notificazione disposte dal giudice

Art. 150. Forme particolari di notificazione disposte dal giudice.

1. Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice può prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato in calce all’atto, che la notificazione a persona diversa dall’imputato sia eseguita mediante l’impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell’atto.

2. Nel decreto sono indicate le modalità necessarie per portare l’atto a conoscenza del destinatario.

In tema di comunicazioni e notificazioni per via telematica vedi quanto dispone l’art. 16, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modif., dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, riportato in nota sub art. 148.