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Art. 415. Reato commesso da persone ignote

Art. 415. (1) Reato commesso da persone ignote.

1. Quando è ignoto l’autore del reato, il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.

2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.  Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata, ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato.

2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell’articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice (2).

3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo.

4. Nell’ipotesi di cui all’articolo 107-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta  sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l’eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice  intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto.

(1) Articolo interamente sostituito dall’art. 16 L. 16 dicembre 1999, n. 479.

(2) Comma inserito dall’art. 1, co. 35, L. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dalla data stabilita nel co. 95 del medesimo articolo.