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Art. 507. Ammissione di nuove prove

Art. 507. Ammissione di nuove prove.

1. Terminata l’acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prove.

1 bis. Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche l’assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3.

Il comma 1 bis è stato inserito dall’art. 42 L. 16 dicembre 1999, n. 479.