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Art. 303. Termini di durata massima della custodia cautelare

Art. 303. Termini di durata massima della custodia cautelare.

1. La custodia cautelare perde efficacia quando:

a) dall’inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l’ordinanza con cui il giudice dispone il  giudizio abbreviato ai sensi dell’articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti:

  1. tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
  2.  sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal  numero 3);
  3.  un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni  ovvero per uno dei delitti indicati nell’articolo 407 comma 2 lettera a) sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a  sei anni (1);

b) dall’emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini, senza che sia stata pronunciata  sentenza di condanna di primo grado:

  1.  sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 
  2. un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni salvo quanto previsto dal  numero 1); 
  3. un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti  anni;

      3.bis qualora si proceda per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a       quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera d) per la parte eventualmente residua. In quest’ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono proporzionalmente ridotti (2).

b-bis) dall’emissione dell’ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che  sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell’articolo 442: 

  1. tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 
  2. sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto  nel numero 1
  3. nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni (1);

c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata  sentenza di condanna in grado di appello:

  1.  nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni;
  2. un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni; 
  3. un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell’ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni;

d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera c) senza  che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, salve le ipotesi di cui alla lettera b), numero 3 bis). Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la  impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4 (3).

2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di  nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento (4).

3. Nel caso di evasione dell’imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del  procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare.

4. La durata complessiva della custodia cautelare,considerate anche le proroghe previste dall’articolo 305, non può superare i seguenti termini:

    a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
    b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera a);
    c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni (5).

(1) L’art. 1 D.L. 7 aprile 2000, n. 82, conv., con modif., nella L. 5 giugno 2000, n. 144 ha modificato la lett. a) del co.1 ed ha introdotto la lett. b-bis).

(2) Numero aggiunto dall’art. 2, co. 1, D.L. 24 novembre 2000, n. 341 conv., con modif., nella L. 19 gennaio 2001, n. 4.

(3) Lettera così modificata dall’art. 2, co. 1 bis, D.L. 24 novembre 2000, n. 341 conv., con modif., nella L. 19 gennaio 2001, n. 4.

Le disposizioni introdotte dal citato D.L. n. 341/2000 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. medesimo (art. 5 D.L. cit.).

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 22 luglio 2005, n. 299, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 nella parte in cui non consente di computare ai fini dei termini massimi di fase determinati dall’art. 304, comma 6, dello stesso codice, i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o in gradi diversi dalla fase o dal grado in cui il procedimento è regredito.

(5) L’art. 33, L. 22 aprile 2005, n. 69 (recante «Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al  mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri») ha stabilito che il periodo di custodia cautelare sofferto all’estero in esecuzione del mandato d’arresto europeo è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657.

La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 16 maggio 2008, n. 143, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del predetto art. 33 L. n. 69/2005 cit., nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all’estero, in esecuzione del mandato d’arresto europeo, sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall’art. 303,commi 1, 2 e 3, del c.p.p..